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LE PAROLE DEL LAVORO



Apprendistato


L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Il rapporto di apprendistato è un rapporto bilaterale e a titolo oneroso, nel quale ricorrono due prestazioni d'opera giuridicamente correlative e principali - la prestazione di insegnamento da una parte e la prestazione di energia lavorativa dall'altra - ciascuna delle quali funziona reciprocamente da controprestazione.

Nel rapporto di apprendistato l'insegnamento non è pertanto fine a sé stesso, ma si svolge in funzione dell'attività produttiva dell'azienda e corrisponde quindi anche allo scopo di trarre dalla prestazione dell'apprendista una utilità per l'imprenditore, utilità che è crescente in relazione alla progressiva formazione professionale dell'apprendista. Peculiarità del contratto di apprendistato è quindi il diritto di ricevere l'insegnamento professionale.

La normativa in materia prevede tre diversi tipi di contratto di apprendistato:

 

A) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione,

 

B) Apprendistato professionalizzante,

 

C) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

 

L’apprendistato professionalizzante è la tipologia che riveste attualmente maggior interesse stante la possibilità di pratica applicazione.

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

 

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

 

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

 

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato;

 

d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata stabilito dalla legge ed ai CCNL;

 

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

 

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

 

1) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

 

2) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale per la determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;

 

3) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

 

4) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

 

5) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

 

Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

A fronte del contratto di apprendistato, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è stabilita in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I contributi a carico dell’apprendista sono dovuti in ragione del 5,84%. per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, la predetta aliquota del 10%, è così ridotta:

 

- 1,50% per il primo anno di contratto,

 

- 3%, per il secondo anno di contratto.

 

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

 

Riferimenti normativi: art. 2134, codice civile; art. 2, comma 1, L. 19 gennaio 1955, n. 25; artt. 47, 48, 49 e 53 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; art. 1, comma 773, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro