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LE PAROLE DEL LAVORO



Artigiani


Sono coloro che svolgono un'attività con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali.

Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

La domanda di iscrizione dell’imprenditore artigiano deve essere presentata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Con l’iscrizione al registro delle imprese l’artigiano assolve anche l’obbligo di iscrizione all’INPS ai fini pensionistici.

La decisione sull'iscrivibilità del titolare e dei familiari coadiutori dell’impresa artigiana spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di Commercio, la quale provvede poi a trasmetterla all’INPS per l’inserimento nella gestione speciale degli artigiani.

Per agevolare la nascita di nuove imprese artigiane, è prevista la sostituzione degli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione con un’unica comunicazione (presentata on line al Registro delle imprese) con effetto anche ai fini previdenziali e assistenziali.

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'Irpef) per l'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente. Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

 

- 16 maggio

- 16 agosto

- 16 novembre

- 16 febbraio

 

dell'anno successivo.

 

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'Irpef.

Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.

Il versamento viene effettuato online tramite il modello F24.

 

Riferimenti normativi: art. 117, Costituzione; Legge 8 agosto 1985, n. 443; art. 31, Legge 9 marzo 1989, n. 88; art. 18, c. 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 24;1 Circ. INPS n. 140/2001; Risoluzione Ag. Entr. n. 81/E/2002; art. 44, c. 8, Legge 24 novembre 2003, n. 326

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro