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LE PAROLE DEL LAVORO



Aspettativa


L’istituto dell’aspettativa, se si eccettuano alcuni ben determinati casi - quali nomina a cariche sindacali o elezione a cariche pubbliche - non è disciplinato da alcuna norma di legge. E’ peraltro possibile che alcuni contratti collettivi di lavoro prevedano il diritto del lavoratore ad ottenere aspettative per specifici motivi (malattia, terapie disintossicanti, ecc,).

E’ in ogni caso possibile, anche in assenza di una specifica disciplina normativa, che le parti si accordino per un periodo di aspettativa non retribuita.

L’aspettativa si configura come sospensione del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi. Il lavoratore è pertanto legittimato a non prestare attività lavorativa durante il periodo di aspettativa e, correlativamente, non matura alcun diritto alla retribuzione corrente, alle mensilità aggiuntive, alle ferie, al TFR; i periodi di aspettativa non sono inoltre riconosciuti ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.

 

Riferimenti normativi: CCNL vari

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro