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LE PAROLE DEL LAVORO



Assegno nucleo familiare


È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti di anno in anno.

Compete a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati.

Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

Il trattamento spetta per i componenti del nucleo familiare, e più precisamente per:


- il richiedente,

 

- il coniuge non legalmente separato,

 

- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) aventi un’età inferiore ai 18 anni,

 

- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro,

 

- i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

 

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata:

 

- al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti;

 

- direttamente agli uffici INPS competenti per residenza in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, lavoratori domestici ecc.).

 

Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia.

I moduli sono disponibili, oltre che presso gli uffici INPS, anche sul sito dell’Istituto.

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione prescritta e le informazioni indicate nel modulo.

Il pagamento può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro che è poi rimborsato dall’INPS con il conguaglio dei contributi; può essere fatto direttamente al lavoratore con assegno circolare, bonifico bancario o postale, oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Il pagamento degli arretrati spettanti è comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno al coniuge può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro del marito/moglie o all’INPS utilizzando i moduli disponibili presso le sedi dell’Istituto o sul sito dello stesso.

 

Riferimenti normativi: art. 87, Costituzione; D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; art. 2, Legge 13 maggio 1988, n. 153; art. 1, D.M. 11 maggio 1990; Circ. INPS n. 136/1991; art. 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 4 aprile 2002; Circ INPS n. 41/2006 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro