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LE PAROLE DEL LAVORO



Assunzioni agevolate

 

Esistono attualmente diverse casistiche di riconoscimento di sgravi contributivi o di vere e proprie erogazioni finanziarie a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori appartenenti a categorie che il legislatore ha individuato come meritevoli di tutela.

 

1. Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.

Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti.

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree del Mezzogiorno.

I benefici di cui sopra non spettano qualora il precedente datore di lavoro presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

 

2. Assunzione di lavoratori disoccupati o beneficiari dell’intervento della CIGS da almeno 24 mesi

In caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. L'assunzione deve essere a tempo indeterminato sin dall'origine. Sono ammesse le assunzioni a tempo parziale.

 

3. Assunzioni in sostituzione di lavoratori assenti per maternità/paternità

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

 

4. Assunzione di dirigenti disoccupati

Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dei fondi stanziati a finanziamento dello sgravio.

 

5. Giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica

Per i primi sei mesi dall'assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica, i contributi per detti lavoratori sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti, sia per la parte a carico dell'azienda che per la parte a carico dei lavoratori.

 

Riferimenti normativi: art. 22, Legge 28 febbraio 1987, n. 56 art. 8, c. 9, Legge 29 dicembre 1990, n. 407; artt. 8 e 25, Legge 23 luglio 1991, n. 223; art. 20, c. 2, Legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 4, c. 3, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro