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LE PAROLE DEL LAVORO



Cassa integrazione guadagni edilizia

 

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini ed agli operai dipendenti aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali.

Nelle intemperie stagionali si debbono comprendere tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscano la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno. Per altre cause non imputabili debbono invece intendersi le cause fortuite o di forza maggiore o, comunque, estranee alla sfera dell'azienda (es: la mancanza di energia elettrica, l'ordine del committente, la fine dei lavori).

L’intervento della Cassa riguarda anche le sospensioni dell’attività, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connesse al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per provvedere alla corresponsione della integrazione è istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria una gestione speciale per gli operai dell'edilizia avente contabilità separata delle prestazioni e dei contributi.

L'integrazione salariale è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari del trattamento, si fa rinvio alla disciplina generale in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

L'integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane consecutive.

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, l'importo del massimale previsto per l’intervento straordinario della Cassa. Nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali il predetto massimale è incrementato del 20%.

L'importo delle integrazioni anticipate dall'azienda per conto dell’INPS viene posto a conguaglio in occasione della presentazione della dichiarazione mensile (mod. DM 10/2).

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

 

Riferimenti normativi: Legge 3 febbraio 1963, n. 77; Circ. INPS n. 50581/1963; Legge 6 dicembre 1971, n. 1058; art. 2, Legge 20 maggio 1975, n. 164; artt. 2, 4 e 5, Legge 6 agosto 1975, n. 427; Circ. INPS. n. 50665/1976; Circ. INPS n. 55380/1978; artt. 10 e 11, Legge 23 luglio 1991, n. 223; Mess. INPS n. 28336/1998; Circ. INPS n. 11/2009

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro