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LE PAROLE DEL LAVORO



Cassa integrazione guadagni ordinaria

 

La Cassa integrazione guadagni rappresenta uno strumento di sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o di difficoltà individuate dalla legge, si vedono temporaneamente costrette a ridurre o a sospendere la propria attività.

L'intervento prevede l'erogazione, a carico dell'INPS, di una prestazione consistente in una indennità sostitutiva della retribuzione in favore dei lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro, o abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro a seguito dei suddetti eventi.

L’intervento riguarda i lavoratori con qualifica di quadro, impiegato od operaio, dipendenti da aziende industriali. Sono esclusi dall'integrazione salariale ordinaria: i lavoratori con qualifica di dirigente, gli apprendisti ei lavoratori a domicilio.

Il ricorso alla Cassa integrazione richiede l’espletamento di una specifica procedura. In via preliminare, a richiesta dell'imprenditore, si deve ad un esame congiunto con la RSA o con le OO.SS. territorialmente competenti, in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta dell'esame congiunto, deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

Esperita la procedura sindacale, l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale.

L'integrazione salariale è dovuta nella misura pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra 0 ed il limite dell'orario fissato dal contratto applicato, (in ogni caso, non oltre le 40 ore settimanali). L'importo delle integrazioni salariali non può superare il massimale mensile in atto per l'intervento straordinario della cassa.

Si rammenta che sussiste una incumulabiltà tra che varia a seconda del tipo di attività lavorativa svolta (autonoma o subordinata) e dell'ammontare dei redditi.

Il trattamento di integrazione salariale viene erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o soggetti a prestazioni ad orario ridotto a causa di:

 

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

 

- situazioni temporanee di mercato.

 

Il riconoscimento del diritto all'integrazione è subordinato alla certezza della piena ripresa dell’attività con conseguente riammissione di tutti i lavoratori sospesi; tale condizione deve essere valutata a priori, sulla base delle previsioni del datore di lavoro, della documentazione fornita da quest’ultimo e delle risultanze della consultazione sindacale.

L'integrazione salariale è corrisposta per un periodo sino a 13 settimane consecutive, prorogabile per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Non possono essere richiesti interventi della Cassa integrazioni eccedenti le 52 settimane nell'arco di un biennio mobile (ultime 104 settimane).

 

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 1975, n. 164; Circ. INPS n. 57684/1975; Circ. INPS n. 212/1984, art. 14, Legge 23 luglio 1991, n. 223; Circ. INPS n. 179/2002

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro