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LE PAROLE DEL LAVORO



Cassa integrazione guadagni straordinaria

 

La Cassa integrazione guadagni rappresenta uno strumento di sostegno del reddito a favore dei lavoratori (operai, impiegati e quadri) che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Il diritto alla corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria è escluso nei confronti dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro). Il campo di applicazione dell’istituto è stato peraltro oggetto di numerosi interventi di estensione, spesso temporanea.

L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

La richiesta di esame congiunto è presentata:

 

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

 

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

 

Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.

Esperita la predetta procedura, l'impresa presenta o invia la domanda di integrazione salariale straordinaria corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione del territorio.

L’autorizzazione all’intervento della Cassa è concessa mediante emanazione di apposito decreto ministeriale.

 

Riferimenti normativi: art. 2, Legge 5 novembre 1968, n. 1115; art. 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223; D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro