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LE PAROLE DEL LAVORO



Collaborazione coordinata e continuativa

 

La collaborazione coordinata e continuativa rientra tra i cd. rapporti di "lavoro parasubordinato" e si caratterizza per la sussistenza dei seguenti requisiti:

 

- la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo con un legame funzionale fra collaborato e collaboratore;

 

- la coordinazione, intesa come inserimento del collaboratore nell'organizzazione del committente e, in senso lato, nelle finalità perseguite dal committente;

 

- la prevalenza del lavoro del collaboratore, rispetto ai mezzi da lui forniti.

 

Nell’ambito della normativa fiscale, la collaborazione coordinata e continuativa, risulta definita come una attività:

 

- non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata abitualmente dal contribuente;

 

- svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;

 

- esercitata nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;

 

- senza impiego di mezzi;

 

- con retribuzione periodica prestabilita;

 

- avente per oggetto compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente.

 

A decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa (vd. anche Lavoro a progetto).

Sono esclusi dall’obbligo del progetto, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; sono altresì esclusi dal predetto obbligo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati a quelli da lavoro dipendente.

 

Riferimenti normativi: art. 409, n. 3, cod. proc. civ.;art. 50 e 51, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 61, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro