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LE PAROLE DEL LAVORO



Collocamento

 

Le competenze inerenti al collocamento ordinario sono state trasferite alle regioni e agli enti locali, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

Di fatto, le funzioni disimpegnate dalle regioni risultano prevalentemente di indirizzo, mentre la vera e propria organizzazione dei servizi per l'impiego è rimessa alle province.

La gestione dei servizi di collocamento avviene attraverso i Centri per l'impiego distribuiti sul territorio.

Le persone che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, si rivolgano ai Centri per l'impiego, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale.

L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Al lavoratore che si iscriva nel predetto elenco è rilasciata dal competente servizio per l'impiego una scheda professionale, contenente i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

I datori di lavoro privati sono altresì tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

 

a) proroga del termine inizialmente fissato;

 

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

 

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;

 

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

 

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato;

 

f) trasferimento del lavoratore;

 

g) distacco del lavoratore;

 

h) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

 

i) trasferimento d'azienda o di ramo di essa,

 

l) cessazione del lavoratore.

 

Riferimenti normativi: art. 9 bis, Legge 28 novembre 1996, n. 608; D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro