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LE PAROLE DEL LAVORO



Collocamento disabili

 

La disciplina del collocamento dei disabili è finalizzata alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Essa si applica:

 

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

 

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

 

c) alle persone non vedenti o sordomute;

 

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

 

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra nella seguente misura:

 

1) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

 

2) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

 

3) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

 

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori disabili, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono computati pro rata in relazione all’orario osservato.

I datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti (ovvero attraverso la stipula di convenzioni). A tal fine, i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

Le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione finalizzato al raggiungimento degli scopi di inserimento stabiliti dalla legge.

I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta, possono presentare al competente servizio domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata. L'autorizzazione all'esonero parziale può essere concessa per un periodo di tempo determinato.

 

Riferimenti normativi: Legge 12 marzo 1999 n. 68; Circ. Ministero Lavoro n. 4/2000; D.M. 7 luglio 2000, n. 357; D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333; Circ. Ministero Lavoro n.66/2001; Circ. Ministero Lavoro n.77/2001

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro