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LE PAROLE DEL LAVORO



Commercianti

 

Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che:

 

- esercitano attività commerciali e turistiche;

 

- lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori finanziari, ecc.

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal commerciante al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari. La Camera di Commercio trasmette poi all’INPS i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione speciale dei commercianti. La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all' INPS.

Per agevolare la nascita di nuove imprese commerciali, è stata previsto un nuovo modello di comunicazione unica che sostituisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione, con effetto anche ai fini previdenziali e assistenziali. La comunicazione deve essere presentata on line al Registro delle imprese.

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'IRPEF) dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.

Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

 

- 16 maggio

- 16 agosto

- 16 novembre

- 16 febbraio

 

dell'anno successivo.

 

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.

Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.

Il versamento viene effettuato online tramite il modello F24.

 

Riferimenti normativi: artt. 76, 87 e 117, Costituzione; Legge 17 maggio 1983, n. 217; art. 34, Legge 9 marzo 1989, n. 88; art. 18, c. 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; Circ. INPS 26 settembre 2002, n. 152; art. 44, c. 8, Legge 24 novembre 2003, n. 326

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro