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LE PAROLE DEL LAVORO



Conciliazione monocratica

 

Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

In caso di accordo, non è suscettibile di impugnazione alla stregua di una conciliazione avente carattere di definitività.

I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza, qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa.

 

Riferimenti normativi: art. 11, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro