LE PAROLE DEL LAVORO

Congedo matrimoniale
La legge riconosce agli impiegati la possibilità di richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici. Durante il predetto congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Per quanto riguarda invece i lavoratori con qualifica di intermedi e di operai, è il c.c.n.l. corporativo del 31 maggio 1941 (aziende industriali ed artigiane e cooperative) a prevedere il diritto alla concessione di un congedo della durata minima di 8 giorni consecutivi. Durante il suddetto periodo agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative viene erogato un assegno a carico della Cassa unica assegni famigliari.
Attualmente, il diritto a fruire di un congedo matrimoniale è di norma previsto e disciplinato dai diversi contratti collettivi cui è pertanto necessario fare riferimento.
Riferimenti normativi: R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334
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