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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratti di solidarietà

 

Esistono due distinte tipologie di contratti di solidarietà: quelli difensivi e quelli espansivi.

 

Contratti di solidarietà difensivi.

La tipologia di cui trattasi individua come possibili destinatari del trattamento, gli operai e gli impiegati delle imprese industriali le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberi del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

In tale ipotesi, l'ammontare del trattamento è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati.

 

Contratti di solidarietà espansivi.

Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

 

Riferimenti normativi: artt. 1 e 2, legge 19 dicembre 1984, n. 863

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro