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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratto a tempo determinato

 

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

E’ consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato purché sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; tali ragioni devono sussistere al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso e devono essere oggettive e verificabili. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro.

La clausola di apposizione del termine deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritta prima dell’inizio del rapporto lavorativi; in difetto, la clausola è considerata nulla ed il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Sempre a pena di nullità della clausola, dovranno essere indicate per iscritto le ragioni che vengono addotte per giustificare l’apposizione del termine.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Non è consentito il ricorso al contratto a termine:

 

a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

 

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;

 

c) presso unità produttive destinatarie di interventi di cassa integrazione guadagni che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

 

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

 

Sono rimesse alla contrattazione collettiva:

 

- l’individuazione di particolari casistiche di ricorso ai contratti a termine,

 

- l’apposizione di limiti al numero dei lavoratori assunti a termine nell’organico aziendale.

 

Nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui sopra, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, in deroga alla predetta disciplina, può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Con accordo interconfederale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno stabilito in otto mesi la durata massima del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.


Riferimenti normativi: D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro