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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratto a tempo indeterminato

 

Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro. E’ un contratto tipico (cioè previsto espressamente dall'ordinamento giuridico), bilaterale e sinallagmatico (cioè che prevede reciproche obbligazioni) e necessariamente oneroso.

L'oggetto del rapporto di lavoro subordinato è la prestazione del lavoratore, cioè la messa a servizio del datore delle energie psico-fisiche sotto la direzione di quest'ultimo e nel rispetto del vincolo di subordinazione.

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato, di regola, a tempo indeterminato. L’apposizione di un temine è consentita in presenza di ragioni previste dalla legge (vd. Contratto a tempo determinato).

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere legittimamente risolto, da parte del datore di lavoro, soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

 

Riferimenti normativi: art. 2094, codice civile; art. 1, D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro