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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratto a tempo parziale

 

Nel rapporto di lavoro subordinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale, sulla base dell’accordo tra le parti. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Per "tempo pieno" si intende l'orario normale di lavoro stabilito dalla legge o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. Si definisce invece "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore a quello a "tempo pieno".

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere :

 

- di "tipo orizzontale" la riduzione rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

 

- di "tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

 

- di "tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate ai punti precedenti.

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini probatori. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quelle concordate con il lavoratore. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Previa disciplina da parte della contrattazione collettiva, nei contratti di lavoro a tempo parziale possono essere stabilite:

 

- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.

 

- clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (limitatamente ai contratti di tipo verticale o misto).

 

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

 

Riferimenti normativi: D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro