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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è un contratto tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori avente per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti.

La parte contraente che rappresenta i datori di lavoro può essere costituita da una o più associazioni di datori di lavoro, mentre i lavoratori sono invece, di norma, rappresentati da una o più associazioni di lavoratori.

Un CCNL contiene disposizioni sulla stipulazione, il contenuto e la fine del contratto individuale di lavoro (disposizioni normative), disposizioni sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti fra loro e disposizioni sull'applicazione e il controllo dell'applicazione del CCNL.

Il legislatore costituzionale aveva previsto che ai sindacati registrati fosse riconosciuta personalità giuridica; in tale ipotesi, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali avrebbero avuto efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento.

Non essendo state attuate le procedure atte a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica, i sindacati, quali enti di diritto privato, possono sottoscrivere contratti che si applicano unicamente ai membri delle associazioni contraenti.

La giurisprudenza ha da tempo affrontato la problematica dell’efficacia limitata dei CCNL ponendo in essere un "meccanismo" alternativo finalizzato all’estensione della loro applicazione; secondo un ormai consolidato orientamento, la magistratura ha infatti individuato la retribuzione stabilita dai contratti collettivi come il compenso atto a soddisfare la previsione costituzionale del diritto del lavoratore a percepire una remunerazione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa".

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Le disposizioni normative di un CCNL, entrando in vigore, diventano parte integrante del contratto individuale di lavoro.

Fra le principali questioni che sono oggetto delle disposizioni normative si possono citare:

 

• retribuzione, tredicesima mensilità, indennità varie,

• malattia, maternità e infortunio sul lavoro,

• ferie,

durata dell’orario di lavoro,

prova,

• preavviso,

fattispecie di apposizione del termine.

 

Nell'interpretare il contratto collettivo trovano applicazione i principi generali fissati per l’interpretazione dei contratti, e più precisamente:

 

- si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

 

- si deve valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

 

Non trova applicazione nei confronti del contratto collettivo di lavoro di diritto comune il principio dell’ultrattività. I contratti collettivi hanno pertanto efficacia limitatamente al periodo di vigenza dagli stessi individuato. Resta ferma, a garanzia del lavoratore, la conservazione delle condizioni pregresse nel periodo di carenza contrattuale. All’atto del rinnovo, i CCNL possono legittimamente prevedere la retroattività delle disposizioni in essi contenute a sanare il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto precedente e la stipula del relativo rinnovo.

 

Riferimenti normativi: art.36 e 39, Cost.; artt. 1362, 2070 e 2074 codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro