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LE PAROLE DEL LAVORO



Contratto di inserimento

 

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

 

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

 

b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

 

c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

 

d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

 

e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

 

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

 

1) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

2) gruppi di imprese;

3) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

4) fondazioni;

5) enti di ricerca, pubblici e privati;

6) organizzazioni e associazioni di categoria.

 

Per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di persone affette da un grave handicap la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.

Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto (la disciplina non trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto e).

Gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione al contratto di inserimento con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

 

Riferimenti normativi: artt. dal 54 al 59, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro