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LE PAROLE DEL LAVORO



Contributi

 

Il datore di lavoro ed il dipendente sono tenuti al pagamento di contributi volti a finanziare le prestazioni previdenziali ed assicurative erogate dagli enti di previdenza sociale.

Tali contribuzioni sono calcolate in base ad aliquote variabili in relazione al settore di inquadramento dell’azienda. La base imponibile è costituita dalla retribuzione lorda complessiva percepita dal lavoratore, con eventuale l’applicazione di minimali o di massimali giornalieri ove ne ricorrano le condizioni.

Rientrano tra le forme assicurative finanziate da specifiche contribuzioni: l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, l'indennità di mobilità, la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, i contributi di solidarietà, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, i Fondi a sostegno del reddito e dell’occupazione.

Le somme dovute dalle aziende e risultanti dal saldo del modello DM10/2 devono essere versate, tramite il modello di pagamento unificato (mod. F24), entro il giorno 16 del mese di scadenza, ossia, di norma, il mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia DM10/2.

La denuncia mensile, contenente le partite creditorie e debitorie riferite allo stesso periodo di paga, non riveste unicamente natura di comunicazione di carattere contabile dei dati (complessivi), ma è altresì l'unico documento attraverso il quale il datore di lavoro può manifestare la volontà di ricorrere all’autoliquidazione degli importi da conguagliare.

Più specificatamente, possono essere oggetto di compensazione:

 

- le eccedenze di versamento dell'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare;

 

- i crediti nei confronti degli Enti previdenziali, risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali.

 

Tali importi possono essere compensati con gli importi da versare a titolo di imposte e contributi, così come indicati nel mod. F24. Ovviamente, la compensazione potrà essere operata soltanto fino all’azzeramento del saldo finale;

Il termine di prescrizione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria è fissato in cinque anni; tale termine è peraltro elevato a dieci anni nell’ipotesi di denuncia, da parte del lavoratore o dei suoi aventi causa, dell'omissione contributiva relativa alle contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

 

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818; art. 12, Legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 51, commi 5 e 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 2, comma 18, L. 8 agosto 1995, n. 335; art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335; art. 2, comma 25, Legge 28 dicembre 1995, n. 549

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro