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LE PAROLE DEL LAVORO



Cottimo

 

Il sistema di remunerazione a cottimo si contrappone a quello a tempo. Ai fini della determinazione del compenso, infatti, anziché moltiplicare la retribuzione unitaria per le unità di tempo prestate, si deve moltiplicare il compenso stabilito per una unità di risultato (es.: lavorazione di un determinato pezzo) per il numero di unità effettivamente lavorate in un periodo dato.

Nei casi di ricorso al cottimo, la contrattazione collettiva adotta di fatto un sistema di retribuzione "misto" atto ad assicurare al lavoratore un minimo retributivo fisso. Sistemi di cottimo "puro" sono adottati soltanto nell’ambito del lavoro a domicilio.

La forma di retribuzione a cottimo è obbligatoria per l'imprenditore:

 

a) quando il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro adottata dall'azienda;

 

b) quando la valutazione della prestazione del lavoratore è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.

 

Riferimenti normativi: artt. 2099, 2100 e 2101, codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro