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LE PAROLE DEL LAVORO



Decadenza

 

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Un esempio di decadenza in materia di lavoro è rappresentato dal termine di 60 giorni stabilito per proporre impugnativa del licenziamento.

 

Riferimenti normativi: artt. dal 2961 al 2969, codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro