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LE PAROLE DEL LAVORO



Dimissioni

 

E’ l’atto mediante il quale il dipendente risolve il rapporto lavorativo. Trattandosi di negozio recettizio, le dimissioni producono l'estinzione del rapporto di lavoro dal momento della ricezione da parte del datore di lavoro e senza bisogno dell’accettazione di questi.

Salva diversa previsione contrattuale, le dimissioni non richiedono una forma particolare, tuttavia ragioni probatorie portano a preferire l’adozione della forma scritta che consente di verificare l'effettività e la data del recesso.

Il lavoratore che receda dal contratto di lavoro è tenuto al rispetto dell’obbligo del preavviso secondo quanto disposto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L’obbligo del preavviso non vincola il lavoratore che si dimetta durante il periodo di prova.

Il dipendente può dimettersi con effetto immediato quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro (giusta causa) non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. La legge stabilisce che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, essendo la cessazione del rapporto imputabile a un’inadempienza del datore di lavoro.

L'indennità di disoccupazione non spetta in caso di dimissioni volontarie a meno che non siano motivate da giusta causa o siano rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di divieto di licenziamento per maternità.

Procedure di conferma delle dimissioni sono previste dalla legge per i casi di maternità e paternità e matrimonio della lavoratrice.

 

Riferimenti normativi: artt. 2118 e 2119, codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro