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LE PAROLE DEL LAVORO



Dirigenti

 

La categoria legale dei dirigenti ricomprende tutti quei lavoratori subordinati che si caratterizzano per l'esercizio di ampi poteri decisionali e discrezionali finalizzati alla determinazione degli obiettivi dell'azienda; in virtù del conferimento di tali poteri, essi assumono scelte operative di portata tale da ripercuotersi sul complesso dell’azienda o, quantomeno, su un suo rilevante ramo/settore autonomo.

Ai dirigenti si applicano, in buona misura, le stesse disposizioni normative efficaci nei confronti della generalità dei dipendenti. Sussistono tuttavia significative differenze.

 

CCNL. Il rapporto di lavoro dirigenziale è disciplinato da specifici contratti collettivi di lavoro differenziati per settore di attività.

 

Lavoro a tempo determinato. E’ possibile la stipulazione con il dirigente di contratti a termine di durata sino a 5 anni, senza l’individuazione di particolari motivazioni; il dirigente può recedere liberamente dai predetti contratti dopo i primi 3 anni.

 

Orario di lavoro. Non si applicano ai dirigenti le limitazioni legali previste in materia.

 

Lavoro notturno. Anche in questo caso non trova applicazione la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori.

 

Lavoro a tempo parziale. Pur non potendosi escludere, in via di principio, l’applicabilità della disciplina dei rapporti a tempo parziale al personale con qualifica di dirigente, paiono sussistere fondate perplessità circa la compatibilità tra l’istituto del part-time e la disciplina dell’orario di lavoro osservata dai dirigenti.

 

Licenziamento. I dirigenti non beneficiano della tutela legale in materia di licenziamenti; la contrattazione collettiva ha peraltro previsto meccanismi risarcitori per il dirigente licenziato illegittimamente. Nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio, il dirigente è tutelato, come gli altri lavoratori, con la reintegra. Inoltre, il licenziamento deve, a pena di nullità, essere comunicato per iscritto.

 

Procedimenti disciplinari. Giurisprudenzialmente controversa l’applicabilità al dirigente delle garanzie procedurali (contestazione scritta e diritto di difesa tramite controdeduzioni) nel caso di licenziamento disciplinare. La Corte di Cassazione è parsa, da ultimo, propendere per l’estensione delle predette garanzie anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale.

Per quanto attiene agli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro dirigenziale si fa riferimento alle voci: FASDAC, FASI, FONDO M. Negri, PREVINDAI, PREVINDAPI.

 

Riferimenti normativi: artt. 2095, artt. 2118 e 2119, codice civile; artt. 7 e 18, Legge 20 maggio 1970, n. 300; Circ. INPS n. 65/1991; art. 10, c. 4, D. Lgs. n. 368/2001; art. 17, c. 5, D. Lgs. n. 66/2003; Nota Ministero lavoro n. 4746/2007

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro