LE PAROLE DEL LAVORO
Disoccupazione involontaria
Il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione è riconosciuto a:
- i dirigenti;
- i lavoratori agricoli;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste il rapporto di lavoro subordinato con esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico;
- il personale dipendente degli Istituti di credito;
- i portieri, i domestici e gli addetti familiari in genere;
- i soci lavoratori di società cooperative;
- gli autisti che prestano la loro attività alle dipendenze di titolari d'imprese o di attività comunque soggette alle norme sull’assegno per il nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei suoi familiari;
- i lavoratori rimpatriati, compresi i lavoratori occupati in Paesi esteri non convenzionati.
Non hanno diritto alla prestazione i lavoratori dimissionari (ad eccezione dell’ipotesi di dimissioni per giusta causa o dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di divieto di licenziamento per maternità), i lavoratori licenziati per giusta causa, i lavoratori che abbiano sottoscritto atti di risoluzione consensuali a seguito di notevoli variazioni del rapporto di lavoro. L'indennità ordinaria di disoccupazione non spetta altresì ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale per i periodi di inattività, né ai lavoratori a domicilio per i periodi di inoperosità.
Il lavoratore ha diritto all’indennità in questione qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda per ottenere il trattamento va presentata all'INPS, su apposito mod. DS 21, entro 60 giorni a partire dal giorno di inizio della disoccupazione indennizzabile.
L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.
Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
Il trattamento di disoccupazione ordinaria è stabilito in otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e in dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. L'importo dell'indennità è fissato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi due mesi (dal 7º all'8º mese), al 40% per gli ulteriori mesi.
Il lavoratore decade dal trattamento di disoccupazione ordinaria quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Le predette disposizioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Riferimenti normativi: art. 73, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 2946, cod. civ.; art. 19, c. 1, R.D.L. n. 636/1939; art. 1, c. 1, D.P.R. n. 818/1957; art. 34, c. 5, L. n. 448/1998; art. 1 quinquies, D.L. n. 249/2004; art. 1, c. 25, Legge 24 dicembre 2007, n. 247
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