LE PAROLE DEL LAVORO

Disoccupazione requisiti ridotti
Spetta ai lavoratori che non possono vantare 52 contributi settimanali riferiti agli ultimi due anni, ma che:
- nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.);
- risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un massimale mensile.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici e sul sito dell’ INPS.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione richiesta e le informazioni indicate nel modulo.
L'indennità può essere riscossa:
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;
- con assegno circolare;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.
Riferimenti normativi: art. 7, c.3, Legge 20 maggio 1988, n. 160; Circ. INPS n. 148/1998; Circ. INPS n. 273/1998; Circ. INPS n. 60/2002
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