Torna alla homepage Chi Siamo Le attivitą dello studio Le parole del lavoro Formazione Pubblicazioni Siti collegati Contattateci Privacy
LE PAROLE DEL LAVORO



Disoccupazione requisiti ridotti

 

Spetta ai lavoratori che non possono vantare 52 contributi settimanali riferiti agli ultimi due anni, ma che:

 

- nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.);

 

- risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

 

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un massimale mensile.

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici e sul sito dell’ INPS.

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione richiesta e le informazioni indicate nel modulo.

L'indennità può essere riscossa:

 

- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;

- con assegno circolare;

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.

 

Riferimenti normativi: art. 7, c.3, Legge 20 maggio 1988, n. 160; Circ. INPS n. 148/1998; Circ. INPS n. 273/1998; Circ. INPS n. 60/2002

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro