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LE PAROLE DEL LAVORO



FASC

 

Le aziende che applicano il C.C.N.L. autotrasporto, spedizione e logistica o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi e risultano iscritte presso l'INPS nel settore Commercio/Terziario, sono obbligate ad iscrivere il proprio personale con qualifica di impiegato (compresi i quadri) ed a versare un contributo nella misura prevista dai rispettivi contratti collettivi.

Il lavoratore iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla cessazione di condizione di obbligatorietà di iscrizione e contribuzione al FASC.

La cessazione della condizione d'obbligo può avvenire:

 

- per pensionamento,

- per avvio di attività autonoma o per la quale è previsto un rapporto non subordinato,

- per disoccupazione,

- per rioccupazione in settore non obbligato alla contribuzione al FASC,

- per passaggio alla categoria dirigenziale,

- per decesso.

 

Riferimenti normativi: Decreto Interministeriale 2 novembre 1995; C.C.N.L. autotrasporto, spedizione e logistica; C.C.N.L. per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro