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LE PAROLE DEL LAVORO



Ferie

 

Sia nella Costituzione che nel codice civile sono contenute disposizioni in materia di diritto alle ferie. In base a tali norme:

 

- il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro,

 

- l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie,

 

- il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

 

Fermo restando quanto sopra, il legislatore, recependo una direttiva dell’Unione Europea, ha stabilito che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

A fronte dell'assenza per ferie spetta al lavoratore la retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di presenza al lavoro.

Le ferie maturano in ragione di un dodicesimo della spettanza annua per ciascun mese o frazione pari/superiore a quindici giorni).

L’obbligazione contributiva relativa alla retribuzione corrispondente alle ferie maturate e non fruite e, conseguentemente, la collocazione temporale dei contributi è stabilita entro il termine fissato per la fruizione delle ferie dalla contrattazione collettiva o, in difetto di tale disciplina, entro il diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

 

Riferimenti normativi: art. 36, Costituzione; art. 2109, codice civile; art. 10, D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66; INPS circolare 7 ottobre 1999, n. 186

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro