LE PAROLE DEL LAVORO

Festività
La legge individua come giornate festive le domeniche e fissa le festività nazionali e infrasettimanali. Sono considerate festività nazionali il 25 aprile (anniversario della liberazione) e il 1 maggio (festa del lavoro).
Sono invece considerate festività infrasettimanali:
- il 1 gennaio;
- il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
- il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
- il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1 novembre);
- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il 26 dicembre.
A decorrere dal 2001, è stata inoltre ripristinata la festività nazionale del 2 giugno (fondazione della Repubblica).
Infine, i contratti collettivi di lavoro prevedono, di norma, quale ulteriore festività il giorno del Santo Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro.
In occasione delle festività, al lavoratore compete il seguente trattamento:
a) se non viene resala prestazione, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, solitamente ragguagliata a quella corrispondente ad un sesto dell'orario normale settimanale;
b) se viene resa la prestazione, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata in ragione della percentuale fissata dai contratti collettivi.
Riferimenti normativi: Legge 27 maggio 1949, n. 260
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