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LE PAROLE DEL LAVORO



INAIL

 

Ente di diritto pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La legge stabilisce che l'assicurazione in questione copre i casi di infortunio avvenuti:

 

a) per causa violenta

 

b) in occasione di lavoro

 

c) da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro totale o parziale, o temporanea assoluta che comporti l'astensione al lavoro per più di tre giorni.

 

L’assicurazione copre altresì le malattie professionali contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni cui il lavoratore è adibito; sono comprese tra le patologie esplicitamente assicurate anche la silicosi e l’asbestosi.

I datori di lavoro soggetti debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi e debbono fornire all'Istituto tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente, con le modalità stabilite dalla legge, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base:

 

1. dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi,

 

2. del tasso applicabile all’attività sulla base della cd. tariffa INAIL.

 

Riferimenti normativi: D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; Legge 9 marzo 1989, n. 88

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro