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LE PAROLE DEL LAVORO



Indennità di mobilità

 

Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale (procedura di mobilità) da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni sul lavoro e maternità, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità.

L’indennità spetta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

 

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

 

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

 

L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di mobilità.

 

Riferimenti normativi: artt. 7 e 16, Legge 23 luglio 1991, n. 223

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro