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LE PAROLE DEL LAVORO



Infortunio sul lavoro

 

Si definiscono infortuni tutti gli eventi avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore (INAIL) gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (in caso di morte o pericolo di morte dell’infortunato, la denuncia deve essere preceduta da comunicazione telegrafica da effettuarsi entro 24 ore). Entro il medesimo termine, il datore di lavoro, deve dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

In caso di infortunio, è riconosciuto al lavoratore il diritto alla conservazione del posto per il periodo (cd. periodo di comporto) previsto dalle leggi o dai contratti collettivi.

Il licenziamento comunicato al lavoratore durante il periodo di comporto è valido, ma non dispiega effetti. Al superamento del termine finale di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto; in difetto, il rapporto rimane sospeso senza decorrenza dell'anzianità.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL sono:

 

- per il lavoratore, un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta o una rendita per l'inabilità permanente;

 

- per i superstiti, una rendita ed un assegno "una tantum" in caso di morte;

 

- per la persona che svolge un'assistenza personale continuativa, un assegno.

 

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera.

Ove la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

 

Riferimenti normativi: art. 2110, codice civile; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro