LE PAROLE DEL LAVORO

INPGI
La previdenza e l'assistenza, attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) "Giovanni Amendola" nelle forme e nelle misure stabilite dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
L'iscrizione all’INPGI è obbligatoria per tutti i giornalisti professionisti, iscritti all'Albo, che prestino con continuità e vincolo di dipendenza la loro opera, anche all'estero, in favore di editori di giornali, agenzie di informazione per la stampa, uffici ed agenzie di stampa, siano essi soggetti privati o pubblici, nonché i telecineoperatori di testate giornalistiche televisive ed i giornalisti praticanti.
L’INPGI gestisce, in regime sostitutivo, le seguenti forme assicurative:
- assicurazione obbligatoria I.v.s. (invalidità, vecchiaia e superstiti),
- assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
- assegni familiari,
- indennità infortuni sul lavoro ed extraprofessionali,
- trattamento di integrazione salariale,
- fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto,
- trattamento aggiuntivo all'indennità di fine rapporto.
Restano invece a carico dell'INPS le prestazioni di maternità.
Riferimenti normativi: art. 1, Legge 20 dicembre 1951 n. 1564; art. 1, D.M. 1 gennaio 1953; art. 17, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; artt. 26 e 27, L. n. 25 febbraio 1987, n. 67
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