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LE PAROLE DEL LAVORO



INPS-Inquadramento azienda

 

L'obbligo di iscrizione all'INPS incombe su tutti i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori per i quali debba essere versato almeno uno dei contributi gestiti dall’Istituto.

L'obbligo di presentare la domanda di iscrizione sorge contestualmente alla instaurazione del rapporto di lavoro.

La domanda di iscrizione si intenderà tempestiva se presentata dal datore di lavoro (corredata di tutti i documenti necessari) in tempo utile per consentire all'Istituto di fornire alla ditta stessa i moduli di denuncia contributiva entro la scadenza di legge per la presentazione della prima denuncia. Per le ditte che hanno presentato tardivamente la domanda di iscrizione trovano applicazione le sanzioni civili ed amministrative per i periodi contributivi già scaduti al momento della domanda stessa.

Di recente istituzione è la comunicazione unica per via telematica; in base a tale procedura, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la cd. comunicazione unica che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione - diversificata per settori di attività - necessaria per l’effettuazione del corretto inquadramento dell’azienda.

Sulla base degli elementi forniti all’atto della presentazione della domanda di immatricolazione, l’INPS attribuisce all'azienda il numero di matricola, il codice statistico contributivo (CSC) indicante il ramo, la classe e la categoria d'inquadramento dell'azienda, ed eventuali altri codici per mezzo dei quali l'INPS individua più precisamente le caratteristiche aziendali con riguardo all’adempimento dell’obbligazione contributiva.

La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

 

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;

 

b) settore artigianato, per le attività previste dalla legge quadro dell’artigianato;

 

c) settore agricoltura, per le attività individuate dal codice civile;

 

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

 

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente al servizi tributari appaltati.

 

I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui sopra sono inquadrati nel settore "attività varie".

In caso di sospensione, variazione o cessazione della attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato il ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

 

Riferimenti normativi: art. 2135 del codice civile; art. 2, D. L. 6 luglio 1978, n. 352; art. 30, Legge 21 dicembre 1978, n. 843; Circ. INPS 24 maggio 1982, n. 114; Legge 8 agosto 1985, n. 443; art. 1, Legge 20 novembre 1986, n. 778; artt. 49 e 50, Legge 9 marzo 1989, n. 88; art. 3, c. 8, Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 9, Legge 2 aprile 2007, n. 40

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro