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LE PAROLE DEL LAVORO



Invenzione del lavoratore

 

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro. Il prestatore di lavoro conserva infatti sempre il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione ancorché la stessa sia stata fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, i diritti derivanti dalla invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Qualora l'attività inventiva non sia prevista come oggetto del contratto, ma si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, della invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

 

Riferimenti normativi: artt. 2285, 2588, 2589 e 2590, codice civile; artt. 23 e 24, R. D. 29 giugno 1939, n. 1127

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro