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LE PAROLE DEL LAVORO



Lavoro a progetto

 

Si definiscono contratti a progetto o collaborazioni a progetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

 

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

 

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

 

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

 

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

 

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

 

Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti; egli non può svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

Il contratto di lavoro a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

I collaboratori a progetto sono tenuti ad effettuare l'iscrizione alla Gestione separata istituita presso l'INPS utilizzando l'apposita modulistica.

I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere calcolati sulla stessa base utilizzata per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (nei limiti di un massimale), mediante l’applicazione di aliquote differenziate in relazione alle caratteristiche dell’assicurato (es: pensionati, assicurati ad altre gestioni obbligatorie, ecc).

Per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre all’assicurazione I.v.s. (invalidità, vecchiaia e superstiti), sono state introdotte le seguenti ulteriori tutele:

 

- maternità,

- assegni nucleo familiare,

- malattia,

- congedo parentale.

 

Riferimenti normativi: art. 409, c. 3, cod. proc. civ.; art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995; art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997; art. 61, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; Circ. INPS n. 103/2004; art. 1, comma 788, Legge n. 296/2006, art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007

 

 
 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro