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LE PAROLE DEL LAVORO



Lavoro accessorio

 

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

 

a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

Tali attività lavorative anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini nonché del costo di gestione del servizio.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato con decreto a titolo di rimborso spese.

 

Riferimenti normativi: artt. 70 e 73, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro