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LE PAROLE DEL LAVORO



Lavoro domestico

 

Rientrano nel lavoro domestico i rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, a titolo oneroso.

S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dalla legislazione del lavoro applicabile alla generalità dei lavoratori, in quanto compatibile, nonché dalla contrattazione collettiva di settore.

Tra le parti dovrà essere inoltre stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre alla data dell'inizio del rapporto di lavoro, alla durata del periodo di prova, all'esistenza o meno della convivenza (totale o parziale), alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, alla retribuzione pattuita, anche tutti gli altri elementi indicati nel contratto collettivo.

La retribuzione, oltre che il denaro, può comprendere anche elementi in natura, quali il vitto e l'alloggio.

Il lavoratore domestico ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Al personale domestico non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:

 

a) alle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;

b) alle norme sugli assegni familiari;

c) all'assicurazione per la maternità;

d) all'assicurazione contro le malattie;

e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

Riferimenti normativi: Legge 2 aprile 1958, n. 339; D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro