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LE PAROLE DEL LAVORO



Lavoro straordinario

 

I limiti entro i quali il ricorso al lavoro straordinario è considerato legittimo, la durata delle prestazioni di lavoro straordinario nonché la misura della maggiorazione retributiva, sono stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Si definisce straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, ovvero quello che eccede le 40 ore settimanali considerate come durata media in un arco di tempo non superiore all'anno.

Viene pertanto fissata una durata massima settimanale che, cumulata con le ore di lavoro normale, non può superare il livello medio di 48 ore.

Tali limiti non trovano applicazione nei confronti delle categorie di soggetti esplicitamente e tassativamente individuati dalla legge, quali dirigenti, viaggiatori e piazzisti, operai agricoli a tempo determinato, ecc.

E’ rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario deve ritenersi legittimo in presenza di un accordo collettivo che ne preveda la disciplina ovvero, in mancanza di esso, in presenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

 

Riferimenti normativi: art. 2108, cod. civ.; artt. dall’1 al 6, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro