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LE PAROLE DEL LAVORO



Lavoro subordinato

 

Si definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Quest’ultimo è il capo dell'impresa da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori.

Elemento tipico del contratto di lavoro subordinato è pertanto quello della subordinazione tecnica e funzionale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e, più precisamente, nell'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente sistematico inserimento nell'organizzazione dell'impresa dell'attività di lavoro, prestata in base alle modalità fissate dal datore di lavoro.

Da tale soggezione gerarchica ed organizzativa, consegue che il rischio del risultato della prestazione, come anche dell'intera attività economica organizzata, è sopportato dal datore di lavoro e non anche dal prestatore di lavoro subordinato, il quale contrae una obbligazione cd. "di mezzi" e non già "di risultato" (oggetto della prestazione è infatti costituito dalle energie lavorative che il prestatore di lavoro pone a disposizione dell'imprenditore).

 

Riferimenti normativi: artt. 2086 e 2094, codice civile.

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro