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LE PAROLE DEL LAVORO



Licenziamenti collettivi

 

Il datore di lavoro che intenda procedere ad un licenziamento collettivo deve esperire una particolare procedura, cd. di "mobilità", nei seguenti casi:

 

- impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative,

 

- impresa che occupi più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intenda effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

 

Le imprese che intendano attivare l’anzidetta procedura sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Nell’ipotesi di procedura posta in essere da azienda ricadente nel campo di applicazione della CIGS, alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS (a titolo di anticipazione del contributo previsto a carico del datore di lavoro che ricorra alla procedura di mobilità) di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

La procedura deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.

Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni.

Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

La scelta dei lavoratori da porre in mobilità deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le rispettive associazioni sindacali o, in mancanza, in base ai seguenti criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative.

L'inosservanza dei criteri di scelta comporta l'annullabilità del licenziamento.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria.

Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al divieto di legge, la loro assegnazione a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte.

Per ciascun lavoratore posto in mobilità, l'impresa è tenuta a versare all’INPS, in trenta rate mensili, una somma pari a nove volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta a tre mensilità per lavoratore quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale.

 

Riferimenti normativi: artt. 4, 5, 8 e 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro