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LE PAROLE DEL LAVORO



Malattia

 

Per malattia deve intendersi una alterazione dello stato di salute tale da determinare una incapacità temporanea al lavoro, in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni del lavoratore.

Le tutele poste a favore del lavoratore comportano che l'insorgere di una malattia:

 

- legittimi l'assenza del dipendente dal lavoro;

 

- inibisca la facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente per tutta la durata della malattia o, quantomeno, sino alla scadenza di un "periodo di conservazione del posto" la cui durata è stabilita, dalla contrattazione collettiva;

 

- faccia sorgere in capo al lavoratore il diritto a prestazioni economiche a carico dell'INPS, di norma, anticipate dal datore di lavoro nonché, in sostituzione o ad integrazione di tali prestazioni, il diritto a percepire trattamenti retributivi nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.

 

Il lavoratore che si assenti dal servizio a causa di una malattia è tenuto:

 

1. a comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL o da regolamenti aziendali,

 

2. a presentare od inviare a mezzo raccomandata a.r., nel termine di due giorni dal rilascio, un certificato di malattia rilasciato da qualsiasi medico abilitato all'esercizio della professione.

 

L’inottemperanza ai predetti obblighi è sanzionabile disciplinarmente.

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di malattia comporta la perdita della relativa indennità, qualora pregiudichi la rintracciabilità del lavoratore.

Il lavoratore deve consentire l’effettuazione di eventuali visite di controllo da parte dei sanitari appartenenti alle strutture pubbliche. Nell’ipotesi di assenza ingiustificata alla visita di controllo effettuata nelle fasce di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), il lavoratore:

 

- subisce la decurtazione o la perdita del trattamento economico di malattia,

 

- può essere oggetto di procedimento disciplinare.

 

Le sanzioni non trovano ovviamente applicazione nei casi in cui l'assenza risulti dovuta a giustificati motivi. L'INPS ha così individuato tali giustificazioni:

 

- cause di forza maggiore;

 

- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;

 

- circostanze che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé e/o per i componenti il suo nucleo familiare.

 

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente; il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

L'indennità giornaliera di malattia è erogata in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e del settore di inquadramento dell’azienda.

Agli operai, impiegati e quadri del commercio l'indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari:

 

1. al 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia;

 

2. al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21º giorno di malattia e sino al 180° giorno (limite applicabile per anno civile).

 

Ai dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non artigiani, l'indennità giornaliera spetta in misura pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera per tutte le giornate indennizzabili, per l’intero periodo di malattia, fermo restando il limite massimo dei 180 giorni di malattia indennizzabili.

L'INPS riconosce il diritto all'indennità di malattia anche il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi, relativamente alle giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento.

Le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale. La legittima assenza per cure termali non preclude quindi il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico di malattia.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

 

Riferimenti normativi: art. 2110, cod. civ;. artt. 5 e 10, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 74, comma 1, Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Circ. INPS n. 134368/1981; art. 16, Legge 30 dicembre 1991, n. 412; Circ. INPS n. 146/1996; Circ. INPS n. 182/1997; Circ. INPS n. 183/1998; art. 46, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro