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LE PAROLE DEL LAVORO



Minori

 

Ai fini dell’applicazione delle norme a tutela dei minori, si intende:

 

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

 

b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

 

Il limite minimo di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori è individuabile in relazione alla sussistenza di due requisiti, e cioè:

 

1) il compimento del quindicesimo anno di età,

 

2) l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

La Direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego di bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori specificamente individuati dalla legge. In deroga al predetto divieto, tali attività possono essere svolte dagli adolescenti, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

I minori possono essere ammessi al lavoro, nei casi previsti dalla legge, purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

L'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti, deve essere altresì accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

E' vietato adibire i minori al lavoro notturno. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza; la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

 

Riferimenti normativi: art. 37, Costituzione; Legge 17 ottobre 1967, n. 977; Circ. Ministero Lavoro, n. 1/2000 art. 1, c. 622, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro