Torna alla homepage Chi Siamo Le attivitą dello studio Le parole del lavoro Formazione Pubblicazioni Siti collegati Contattateci Privacy
LE PAROLE DEL LAVORO



Mutamento mansioni

 

Il datore di lavoro ha facoltà di mutare le mansioni assegnate al lavoratore (jus variandi), è tuttavia illegittima l’adibizione a mansioni inferiori.

Il prestatore di lavoro deve infatti essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto - o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito -ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

 

Riferimenti normativi: art. 2103, codice civile; art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro