LE PAROLE DEL LAVORO

Mutamento mansioni
Il datore di lavoro ha facoltà di mutare le mansioni assegnate al lavoratore (jus variandi), è tuttavia illegittima l’adibizione a mansioni inferiori.
Il prestatore di lavoro deve infatti essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto - o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito -ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Riferimenti normativi: art. 2103, codice civile; art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300
|