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LE PAROLE DEL LAVORO



Parità di trattamento

 

Per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica, della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età e dell'orientamento sessuale.

Si considera:

 

a) discriminazione diretta quando, per una delle predette caratteristiche, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

 

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza, etnia, religione, età, orientamento sessuale, ecc., in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

 

Sono, altresì, considerate come discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

L'ordine di discriminare persone è considerato una discriminazione.

Il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, con specifico riferimento alle seguenti aree:

 

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

 

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

 

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

 

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

 

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

 

f) assistenza sanitaria;

 

g) prestazioni sociali;

 

h) istruzione;

 

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

 

Riferimenti normativi: art. 3, Cost.; art. 15, c. 3, Legge 20 maggio 1970, n. 300; D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215; D. Lgs. 99 luglio 2003, n. 216

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro