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LE PAROLE DEL LAVORO



Patto di non concorrenza

 

Si definisce patto di non concorrenza l’accordo con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto.

Il patto di non concorrenza è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

 

Riferimenti normativi: art. 2125, codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro