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LE PAROLE DEL LAVORO



Patto di prova

 

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

La durata del patto di prova è stabilita dai contratti collettivi ed è, di norma, differenziata per qualifica e livello.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Il periodo di prova deve risultare da atto sottoscritto in data anteriore all’inizio del rapporto; in difetto, il patto è nullo.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

 

Riferimenti normativi: art. 2096, codice civile

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro