LE PAROLE DEL LAVORO

Periodo di preavviso
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dei contratti collettivi.
In mancanza di rispetto dei termini di preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata a quest’ultimo per il periodo di preavviso. Al lavoratore che si dimetta senza l’osservanza dei termini del preavviso può essere operata, da parte del datore di lavoro, una trattenuta su netto di importo pari alla retribuzione lorda che gli sarebbe spettata a fronte del preavviso lavorato.
I termini del preavviso sono, di norma, diversificati per anzianità, qualifica e livello. Per il personale impiegatizio, i termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Una indennità calcolata in base agli stessi criteri dell’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (cd. indennità causa morte).
Riferimenti normativi: art. 2118, codice civile; art. 10, comma 2, R.D.L. n. 1825/1924
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