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LE PAROLE DEL LAVORO



Portatori di handicap

 

Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni assistenziali.

I lavoratori disabili hanno diritto ad usufruire di permessi articolati in ore (due ore al giorno) o in giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro.

I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:

 

- prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa). Il congedo parentale, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungato fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa al congedo parentale, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;

 

- tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

 

I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, perché non lavora o perché svolge lavoro autonomo.

I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.

Se un genitore usufruisce dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l'astensione facoltativa.

La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

I lavoratori dipendenti, genitori di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti altre persone che possono dare assistenza. Non è necessario che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività (come nel caso in cui i figli siano minorenni).

I lavoratori dipendenti, genitori di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso purché l'assistenza al disabile sia, continua ed esclusiva. Intendendo con questo che l’assistenza non deve necessariamente essere quotidiana ma deve avere i caratteri della sistematicità ed adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità grave. I genitori hanno diritto ai giorni di permesso anche se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che sono in grado di prestare assistenza. Il diritto ai permessi è subordinato al fatto che l’assistenza al disabile sia prestata con continuità ed esclusività.

Per avere diritto ai permessi è necessario presentare un modulo di domanda corredato dai documenti che provino la disabilità, agli uffici INPS e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici INPS oppure sul sito dell’Istituto. Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione richiesta dall’Istituto.

I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, in occasione della dichiarazione mensile (mod. DM 10).

Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede altresì un congedo straordinario indennizzato.

L’agevolazione spetta:

 

- al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile

 

- ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità, se il coniuge manca, non ha diritto o a rinunciato al congedo

 

- ai fratelli o alle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se mancano o non hanno diritto o hanno rinunciato al congedo i soggetti di cui sopra.

 

Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti).

Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere frazionato a giorni, a settimane, a mesi.

Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è coperto da contributi figurativi.

Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa.

 

Riferimenti normativi: art.38, Costituzione; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; INPS circ. n. 80/1995; INPS circ. n. 37/1999; INPS circ. n. 133/2000; art. 42, c. 5, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; Circ. INPS. n. 85/2002; Circ. INPS n. 20/2004

 

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro